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Social Network,  tutela della reputazione e abuso del diritto.

Il mondo dei social ha cambiato profondamente il modo di comunicare e di percepire dati ed informazioni. Nonché, purtroppo, le offese. 

Un tempo l’offesa verbale era destinata, nella maggior parte dei casi, a esaurirsi nel momento in cui veniva pronunciata ed entrava direttamente o indirettamente nella sfera di  conoscenza del destinatario di essa dando poi origine ad una serie di conseguenze fattuali o giuridiche.

Oggi, invece, un commento pubblicato su Facebook, Instagram, o TikTok può rimanere online per anni, essere condiviso migliaia di volte e raggiungere un numero potenzialmente illimitato di persone.

E’ consolidato il fatto che oramai, i social network siano divenuti uno strumento di “piazza virtuale”, ove anche le frasi offensive circolano e possono essere così divulgate e, come tali, divenire oggetto di procedimenti giudiziari volti ad accertare le responsabilità di chi le pronuncia (c.d. diffamazione aggravata).

Diverso è invece il fenomeno che si vuole qui approfondire e lo si farà con estrema prudenza e consapevolezza della criticità dei ragionamenti e delle tesi che verranno esposte, non risultando, questo, un tema ancora affrontato sul piano giuridico sia dottrinale che giurisprudenziale.  Fenomeno che conierò degli “haters hunters” (cacciatori di haters).

La peculiare caratteristica dei social e delle loro modalità di divulgazione ha favorito il consolidarsi di una prassi sempre più frequente e forse, sotto certi aspetti vedremo, anche discutibile: molti personaggi famosi (sportivi, attori, musicisti) o influencer (che rappresentano una nuova categoria di “artisti”, o meglio, “artisti del web”, i cosiddetti content creator, persone fisiche semplici, ovvero, professionisti che, dotati di buone capacità comunicative e tratti caratterizzanti tali da “bucare” gli schermi, svolgono attività divulgative, informative, comunicative di ogni tipo), orbene queste figure legate al web e ai nuovi mezzi di comunicazione, conferiscono incarico a manager o loro tramite a studi legali finalizzati al sistematico monitoraggio  dei social network alla ricerca di contenuti ritenuti lesivi della loro reputazione, cui consegue l’avvio di  azioni civili risarcitorie o, nei casi previsti dalla legge, addirittura iniziative penali.

Tutto normale, parrebbe.  Ma procediamo con ordine.

Mentre l’azione penale presenta casistiche tutte peculiari e, avviata a seguito di querela, passa al previo vaglio e filtro di indagini preliminari che consentono di affermare, da parte di un magistrato, se un reato sussista o meno, l’azione civile è un qualcosa di diverso. E’ legata solo ed esclusivamente ad un’iniziativa privata, dall’esordio alla fine della procedura che la governa, sino alla fase processuale che solitamente è l’ultima ed extrema ratio. 

Si inizia, di solito, con una lettera di diffida.  In certi casi si passa ad un negoziato, ovvero in casi più articolati e peculiari, ad una vera e propria mediazione, per poi arrivare in certi (e più rari) casi al contenzioso vero e proprio che sfocia avanti ad un giudice. 

Ci si può allora domandare se tale attività costituisca davvero e sino in fondo, il legittimo esercizio del diritto di difesa previsto e salvaguardato dall’art. 24 della Costituzione oppure se, in determinate circostanze, strutturato in un certo modo,  possa rischiare di degenerare in una sorta di eccesso, ovvero in taluni casi, addirittura abuso del diritto.

L’ordinamento italiano riconosce la reputazione quale diritto fondamentale della persona.  Questo è innegabile. 

La tutela si fonda sul necessario bilanciamento tra due valori costituzionali: da un lato, la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione; dall’altro, la tutela della dignità e dell’onore della persona, che trova protezione attraverso la disciplina civilistica e penale della diffamazione.

L’articolo 595 del Codice penale (che diviene matrice anche della sottesa responsabilità civile) punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi sui social network integra, in presenza dei presupposti di legge, una forma di diffamazione aggravata, in ragione della particolare capacità diffusiva dello strumento telematico.

L’articolo 24 della Costituzione garantisce a chiunque il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Da tale principio discende che il soggetto il quale ritenga lesa la propria reputazione può legittimamente raccogliere gli elementi necessari per valutare l’opportunità di un’azione giudiziaria.

Sotto questo profilo, l’incarico conferito a uno studio legale affinché monitori contenuti pubblicamente accessibili sui social network non presenta, di per sé, alcun profilo di illegittimità.

L’attività di individuazione dei post offensivi o dei commenti diffamatori costituisce infatti di per sé e astrattamente, una forma di raccolta delle prove funzionale all’eventuale esercizio del diritto di difesa.

Diverso è il tema dell’abuso del diritto che andremo ora a sviluppare. 

Il principio dell’abuso del diritto, elaborato dalla giurisprudenza civile, presuppone che un diritto venga esercitato in modo contrario alla sua funzione economico-sociale o ai principi di correttezza e buona fede.

Trasferendo tale principio alla materia della diffamazione online, non sarebbe il monitoraggio dei social a risultare problematico, bensì l’eventuale utilizzo dello strumento con  finalità esclusivamente intimidatorie o speculative.  

Occorre tenere conto di alcuni fattori,  e di alcune fondamentali diversità che caratterizzano una comunicazione verbale, una comunicazione di “piazza”, e una “comunicazione di piazza virtuale”.   Difficilmente, dialogando con una persona vis a vis, l’individuo utilizza termini, modi di fare, atteggiamenti, del tutto analoghi o identici a quelli che userebbe scrivendo un messaggio su un testo social (commento, post, o altro).  Difficilmente, in una comunicazione pubblica (comizio davanti a più persone), chi  ascolta replicherebbe a quello che sente affermarsi, o lo farebbe in modo così ficcante da potere diffamare o offendere.  Potrebbe farlo..  E così facendo rischierebbe pure lui la querela, se non si accertasse che abbia agito nell’esercizio di una legittima critica.  E poi, sarebbe solo lui, a reagire, non altri 10, 15, 300 persone a cascata come avviene nei casi di commenti a post di soggetti famosi.

Sotto ad un post, le persone agiscono diversamente rispetto ad una piazza, o ad un confronto diretto.  Tanto che l’espressione ormai coniata e divenuta d’uso comune, “leone da tastiera”, connota proprio la caratteristica di colui che in una comunicazione diretta non avrebbe mai il coraggio di esporsi, così come fa invero su un social pubblico. Diciamo che in questo senso, i social network hanno avuto il vantaggio di esorcizzare la timidezza e sdoganare la loquacità delle persone … anche quelle che talvolta farebbero bene a rallentare la parola ed usare di più la mente. 

In effetti, non tutte le persone che frequentano queste piazze virtuali sono avvocati, giornalisti, pubblicisti, persone cioè abituate all’arte oratoria e comunicativa, e ben consce del “potere” delle parole, nel bene e nel male.  In una piazza virtuale, vi è veramente di tutto.  E non si dimentichi anche il cosiddetto “effetto gregge” o “valanga”…. Un commento attira l’altro, e si può rafforzare un concetto sino ad arrivare alla vera e propria offesa.

Si innesca così un meccanismo che non è di per sé naturale e normale dell’agire umano.  Forse l’uomo, la persona, anche tenuto conto della legislazione vigente e che viene di solito applicata in queste vicende, non era pronto a tutto ciò.   Internet è un sistema veloce e rabbioso, dove spesso le parole si consolidano e si rafforzano raffigurando una realtà che è ingigantita, rispetto a quello che accadrebbe in un contesto ordinario. 

Già da tempo la giurisprudenza è pervenuta ad “ampliare” la sfera del consentito nel modo di comunicare:  gesti e parole che una volta erano pacificamente classificate come offese gravi, oggi, sono entrate nel comune modo di dialogare, sebbene forte e critico.  Un altro esempio:  il “comune senso del pudore”, ha subito oggi una contrizione spaventosa, a favore invece di atteggiamenti o modi di vivere e porsi, sempre più tesi a superare barriere facendo apparire “normale”, ciò che anche solo 15 – 20 anni fa sarebbe stato tacciato di impudicizia e scandalo

Tutto questo per affermare che, forse, il nostro legislatore civile e penale (o se non lui, i giudici nell’interpretare e applicare le leggi, in tal caso in tema di diffamazione), dovrebbero tenere conto di come oggi è cambiato – tramite social – il modo e i termini tipici del comunicare.  

Chi comunica di solito, in modo “professionale” via web (un politico.  Un giornalista. Un medico – si pensi nel periodo Covid al caso delle cosiddette “virostar”, talune esaltate, altri, addirittura, sanzionati o radiati per le opinioni espresse –   Un artista) conosce i metodi della comunicazione anche perché molte volte, chi lo coadiuva sono veri e propri manager professionisti dell’uso di tali sistemi ed algoritmi.  Ecco che, talvolta, “lanciare” nel mucchio certi post provocatori, o, che si sa benissimo, potranno suscitare una eco critico – polemica che potrà trascendere il “normale”, potrebbe forse rappresentare una forma di abuso del diritto:  un abuso del diritto di esposizione del proprio pensiero, finalizzata ad ottenere scopi ulteriori rispetto al “comunicare” ed “informare”, ossia, attivare la rete degli Haters Hunters, ossia, i “cacciatori di odiatori”.  Persone o legali, che setacciano i post e i commenti, alla ricerca della frase ingiuriosa. 

Non è dunque il monitoraggio dei social network a poter costituire un abuso, di per sé,  bensì, il comunicare il pensiero in modo forte, sprezzante, idoneo ad attirare attenzione e critiche, con il preordinato fine di attirarsi le ire dei “followers” (i seguaci, appunto, quelli che sono chiamati li per leggere e commentare e, senza i quali, i social stessi perderebbero ogni senso e significato) e la successiva attivazione ed utilizzo dello strumento legale (diffida, mediazione, processuale), ove esso risulti palesemente strumentale o contrario ai principi di correttezza.

E’ bene specificare che un ulteriore principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione riguarda il danno risarcibile.

La semplice esistenza di un contenuto offensivo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento.  Ma questo aprirebbe un altro fronte di indagine, afferente la possibilità di vedere scriminata una presunta condotta offensiva. 

Il giudice deve verificare, caso per caso, la concreta idoneità delle espressioni a ledere la reputazione della persona offesa, la diffusione del messaggio, il contesto nel quale esso è stato pubblicato e gli elementi dai quali possa desumersi l’effettiva esistenza del danno.

Qui il tema è altro.

Molte volte, capita che “sparando nel mucchio” (si scusi l’espressione), ci si prende.   Sui 100 contenuti offensivi, rispetto a 1000 / 2000 commenti scrutinati, si inviano 100 diffide con richieste risarcitorie e, di queste anche solo una ventina potrebbero “non” cadere nel vuoto e fare si che i “malcapitati commentatori” per mettere a tacere ogni istanza del soggetto leso siano disposti a spendere 200  –  400 o anche un migliaio di euro piuttosto che convertirle in spese legali per difendersi in una eventuale causa …. Parliamo di cifre che, post dopo post, magari ogni giorno o ogni settimana, potrebbe portare, potenzialmente, nelle casse del “creator” somme oscillanti fra i 3 ed i 5 – 6 mila euro…   Non male come stipendio integrativo per reggere l’impatto morale di offese (magari nemmeno lette dal danneggiato, ma lette, invece, proprio da chi deve setacciarle).

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