Home Casa AUTOVELOX E MULTE: DALLA CASSAZIONE TANTE INCERTEZZE

AUTOVELOX E MULTE: DALLA CASSAZIONE TANTE INCERTEZZE

Una multa per eccesso di velocità non è sempre ciò che sembra.
Dietro molti verbali si nasconde una domanda cruciale: era tutto in regola?
L’autovelox era davvero omologato?
Quando la risposta è incerta, anche la sanzione può vacillare.
Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di multe, autovelox e “omologazione”. La Corte di Cassazione si è pronunciata in diverse occasioni, di recente, sul tema delle sanzioni amministrative legate a violazioni del Codice della Strada.
In particolare, ha emesso decisioni tra loro divergenti, se non addirittura opposte, riguardo alle procedure di approvazione e omologazione cui devono essere sottoposti i dispositivi elettronici utilizzati per il rilevamento della velocità.
Si parte da un orientamento risalente al 2024, in cui si affermava che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico al fine dell’omologazione del dispositivo, vedendoli quindi (approvazione ed omologa) come due procedimenti separati, con natura, caratteristiche e finalità differenti. L’omologazione, infatti, affermava la Corte, è una procedura che, pur essendo amministrativa, ha natura tecnica e finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione del dispositivo, requisito fondamentale per la legittimità dell’accertamento stesso. L’approvazione è un procedimento che, a differenza dell’omologazione, non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con prescrizioni previste dal regolamento.
Inoltre, sempre in un’altra pronuncia del 2024, si era precisato che in caso di contestazioni l’affidabilità dell’apparecchio deve essere provata dalla certificazione di omologazione e conformità, non potendo essere fornita da mezzi diversi. Tale orientamento è stato di recente ribadito da un’ulteriore pronuncia della stessa Corte, pubblicata nell’aprile 2026.
Sembrerebbe un orientamento granitico, ma così non è: infatti, pochi giorni prima era stata adottata una decisione di segno diametralmente opposto.
Appena dieci giorni prima, infatti, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su un caso pressoché analogo a quelli già esaminati, relativo alla contestazione della validità di un’infrazione rilevata mediante un dispositivo non omologato. In quell’occasione, il ricorso veniva rigettato sul presupposto che l’apparecchio fosse stato sottoposto alle necessarie verifiche di funzionalità e taratura, ritenute idonee e sufficienti a garantirne il corretto funzionamento e, quindi, l’affidabilità delle rilevazioni effettuate, reputando irrilevante la mancanza di omologazione. Circostanza questa, che desta non pochi dubbi.
A parte tale considerazione, si assiste così, a distanza di pochissimo tempo, a provvedimenti del tutto contrastanti (pare, addirittura, addirittura all’interno della stessa sezione di Corte che si è pronunciata) da parte del medesimo organo giurisdizionale di più alto livello, quello, cioè, che nell’immaginario dovrebbe porre un punto chiaro, fermo, deciso e definitivo sulle questioni.
Si viene quindi a generare un’ oscillazione interpretativa che, lungi dal garantire certezza del diritto, finisce per disorientare ed esporre il cittadino all’imprevedibilità della possibile decisione giudiziale, amplificando il peso del potere discrezionale del giudice – a dispetto del requisito di certezza, legalità e tassatività delle norme di tipo sanzionatorio – e lasciando privo di un solido punto di riferimento chi è chiamato a conformarsi alla legge.
Di certo, occorrerà a questo punto attendere o altri pronunciamenti, che delineino una direttrice chiara sul tema se non, addirittura, l’intervento di una pronuncia a Sezioni Unite, la sola che potrebbe in effetti porre fine a tale incertezza interpretativa.

Questo articolo è stato redatto da Sofia N. e Amanda H., studentesse della IV Liceo Economico sociale di Imola
nel contesto del progetto alternanza scuola lavoro,
sotto supervisione dell’avv. Filippo Martini

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