
La vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, ha portato al centro del dibattito nazionale il complesso tema dei “confini” della legittima difesa e le implicazioni della responsabilità penale allorquando l’aggredito, difendendosi, offenda l’aggressore.
Il caso è noto: a seguito di una rapina a mano armata del 28 aprile 2021, durante la quale la moglie e la figlia del commerciante vennero immobilizzate e minacciate, l’inseguimento all’esterno del locale e l’esplosione di diversi colpi da parte del gioielliere Roggero causarono la morte di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Con la pronuncia della Corte di Cassazione, la condanna comminata al reo pari a 14 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio volontario pluriaggravato e tentato omicidio è divenuta definitiva, unitamente all’obbligo risarcitorio nei confronti delle parti civili per centinaia di migliaia di euro. In questo articolo non intendo addentrarmi nelle complesse tematiche penali, già ampiamente discusse dalla giurisprudenza di legittimità e anche da parte dell’opinione pubblica, non senza polemiche e divisioni anche aspre. Vorrei invece approfondire per quanto lo spazio di poche centinaia di battute consenta, l’analisi del profilo risarcitorio che coinvolge i familiari incolpevoli del gioielliere, ovvero la moglie e la figlia, rimaste al centro di una, oserei dire, duplice dimensione di pregiudizio.
Sul piano civilistico, la posizione delle due donne impone una chiara demarcazione tra i diversi fatti occorsi, in quel terribile 28 aprile 2021, da cui sono scaturite delle chiare responsabilità civili e, conseguenti diritti risarcitori. In primo luogo, il primo fatto giuridico: l’aggressione subita nella gioielleria. La pretesa per i danni patiti direttamente all’interno della gioielleria trova naturale collocazione nell’alveo della responsabilità extracontrattuale o aquiliana di cui all’articolo 2043 c.c., letta in combinato disposto con l’articolo 185 del Codice Penale. Chiunque cagiona un danno ingiusto a seguito della propria condotta illecita è tenuto a risarcirlo. In qualità di vittime dirette dell’aggressione (ricordiamo il terrore, la paura, il sequestro di persona e le minacce perpetrate, probabilmente le percosse, la costrizione fisica e morale), la moglie e la figlia hanno pieno titolo per domandare ai rapinatori iure proprio il pieno ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex articolo 2059 c.c. L’obbligazione sorge nell’immediatezza del fatto illecito compiuto e percepito dalle vittime, sia dal punto di vista patrimoniale che morale salva la liquidazione in termini economici che potrà essere compiuta solo da un giudice.
Infatti, in quest’ultima categoria rientrano sia il danno biologico, legato all’eventuale insorgenza di sindromi psicopatologiche post-traumatiche documentate, sia il danno morale ed esistenziale derivante dal trauma subito durante la violenta irruzione.
Tale danno sorge e andrà risarcito in capo a tutti i tre rapinatori. Ognuno con la propria autonoma condotta lo ha cagionato o ha contribuito a cagionarlo. Naturalmente, per quanto concerne la posizione delle vittime del Roggero, l’obbligazione si sposta in capo ai loro eredi iure successionis.
Se ed in quanto, costoro, accetteranno l’eredità dei due rapinatori defunti, l’obbligazione risarcitoria entrerà nel patrimonio ereditario quale posta passiva.
Vi è tuttavia un altro aspetto della vicenda, sempre sul piano risarcitorio, che si è voluto analizzare, tentando di verificare se la moglie e figlia di Roggero avessero potuto rivendicare anche un altro danno da fatto illecito oltre a quello connesso direttamente e primariamente alla rapina subita: ci si riferisce al danno alla vita di relazione lesa rispetto al proprio coniuge e padre Mario Roggero.
La questione si fa tuttavia, in tale caso, estremamente complessa: stiamo parlando del danno derivato dalla drastica alterazione del rapporto parentale e la privazione del sostegno economico e affettivo causate dalla carcerazione del familiare. Per stabilire se tale pregiudizio possa essere traslato in toto o in parte in capo ai rapinatori originali, occorre approfondire alcuni sottili “filtri selettivi” della causalità giuridica e della prevedibilità del danno, disciplinati dagli articoli 1223 e 1225 del Codice Civile.
L’art. 2056 c.c. in materia di responsabilità da fatto illecito, non richiama l’articolo 1225 c.c. afferente la responsabilità di tipo contrattuale. La differenza non è di poco conto. Mentre in caso di inadempimento contrattuale, il responsabile risponde solo ed esclusivamente dei danni che erano prevedibili quando ha assunto l’obbligo (eccetto il caso in cui abbia agito dolosamente), il mancato richiamo di questa norma nel campo degli illeciti aquilani significa che il responsabile risponde di tutti i danni: quelli prevedibili (la rapina; la paura; il sequestro; il terrore dei familiari ecc. ecc.) ma anche quelli imprevedibili (esempio classico: il soggetto rapinato soffre di cuore e muore per lo spavento. Tale circostanza non era tecnicamente prevedibile. Ma evidentemente il soggetto agente che commette l’illecito sarà chiamato a rispondere dell’evento morte in quanto provocato causalmente dalla sua condotta, anche se non era prevedibile). Poniamo ora la lente sul caso Roggero: era prevedibile che il gioielliere estraesse un arma, inseguisse i rapinatori e li freddasse ? In teoria, non lo era. Era una reazione possibile, ma affatto certa, affatto prevedibile. Era certamente più prevedibile che attivasse una difesa legittima dentro al negozio. Ma l’evoluzione dei fatti extra negozio non era affatto prevedibile. Anche se non lo era, abbiamo visto che in linea teorica, anche tale situazione pregiudizievole sarebbe risarcibile in quanto danno. Verrebbe cioè da pensare che se non vi fosse stata l’occasione illecita primaria (la rapina), mai il Roggero si sarebbe trovato nelle condizioni di reagire in modo così sprovveduto o rabbioso, commettendo un atto che lo avrebbe così allontanato dalla propria famiglia per la carcerazione subita. Quella famiglia sarebbe oggi tranquilla e felice nella propria casa o azienda.
Tuttavia, non basta questa lettura in quanto bypassa un altro passaggio che è fondamentale nella disamina della vicenda. Quello del nesso causale tra fatto ed evento.
Sebbene il dolo dei malviventi nell’esecuzione della rapina superi il limite della prevedibilità in senso stretto, la catena causale tra l’illecito iniziale e il danno finale risulta però essere spezzata ed interrotta. Secondo il principio della causalità adeguata l’azione omicidiaria posta in essere dal gioielliere fuori dai casi di legittima difesa si configura come un fattore autonomo e sopravvenuto, un vero e proprio novus actus interveniens, idoneo da solo a determinare l’evento carcerazione – allontanamento dalla famiglia. Di conseguenza, la sofferenza e la privazione derivanti dallo stato detentivo del familiare costituiscono un danno indiretto e mediato, che non può essere imputato – o meglio, solo con estrema difficoltà lo si potrebbe cercare di imputare – ai rapinatori sul piano causale.
A completare questo articolato quadro civilistico interviene la disciplina dell’articolo 1227 del Codice Civile in materia di concorso del fatto colposo. La norma opera su due distinti livelli. Da un lato, il primo comma dell’articolo 1227 incide in modo determinante sulle pretese risarcitorie avanzate dai familiari dei rapinatori deceduti contro il gioielliere: l’iniziale condotta delittuosa della banda costituisce un gravissimo fatto illecito che ha innescato la reazione, imponendo al giudice civile una riduzione del risarcimento a carico dell’aggressore in ragione del prevalente concorso di colpa delle vittime. Dall’altro lato, il secondo comma dell’articolo 1227c.c. preclude alle familiari del gioielliere la possibilità di richiedere ai rapinatori il ristoro dei danni economici derivanti dalla carcerazione del congiunto, trattandosi di conseguenze che l’autore del fatto avrebbe potuto evitare tenendo una condotta conforme al diritto. Si delinea così un profondo paradosso giuridico: gli eredi dei rapinatori uccisi, hanno maturato un pieno diritto in base alla normativa vigente, ad ottenere un risarcimento del danno. Al contrario, la moglie e la figlia del commerciante, pur essendo incontestabilmente vittime trasversali dell’intera vicenda, vedono la tutelabilità dei propri diritti risarcitori rigorosamente limitata ai soli danni diretti causati dall’irruzione criminale, rimanendo prive di un’azione verso terzi per la lesione parentale conseguente alla condotta del proprio congiunto (che non vi sarebbe mai stata, se non vi fosse stato l’evento primario scatenante, ossia, la rapina)























