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FURTI E IMPALCATURE

Quali sono le responsabilità se nel condominio vengono effettuati lavori con impalcature e avvengono furti a causa della facilità di risalita nelle abitazioni?
La questione è stata trattata dalla magistratura soprattutto quando chi appalta i lavori è un condominio, ma il principio è lo stesso. Secondo un primo orientamento, l’imprenditore che utilizzi un ponteggio è responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., quando abbia trascurato le norme di diligenza e non adottato le cautele idonee a impedirne l’uso anomalo (Cass. Civ. 11 febbraio 2005 n. 2844; 25 novembre 2005 n. 24897). Con una sentenza del 9/12/2014 n° 26900, la Cassazione ha affermato che in caso di furto ci sia, verso il danneggiato, la responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice e del committente. Esiste una responsabilità della ditta per la mancata adozione di idonee misure anti-intrusive e una del condominio per l’omessa vigilanza. La clausola del contratto di appalto, secondo la quale la ditta è l’unica responsabile in caso di furto, ha valore solo tra le parti contraenti e non solleva il condominio davanti a un terzo danneggiato.

Avv. Filippo Martini
Delegato Confabitare Imola e circondario