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L’assegnazione della casa condominiale

Tra le questioni più delicate e fonte di tensioni durante una separazione, c’è senza dubbio quella legata all’assegnazione della casa coniugale. Chi ha diritto a restarvi? Chi ne deve sostenere le spese, tra mutuo, affitto, utenze e manutenzione? Il nostro ordinamento ha tracciato regole precise, ma non sempre intuitive, e la giurisprudenza è più volte intervenuta per bilanciare i diritti dell’ex coniuge, l’interesse dei figli e la proprietà dell’immobile.

L’assegnazione della casa coniugale è una misura disposta dal giudice in sede di separazione o divorzio, finalizzata a garantire la continuità dell’ambiente familiare per i figli. Il diritto di abitare l’ex casa familiare viene attribuito al genitore con cui i figli minori, o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, vivono in modo stabile. Si tratta di una scelta orientata alla tutela prioritaria dei figli, affinché possano conservare il loro contesto domestico abituale, riducendo l’impatto emotivo della rottura tra i genitori.

Al centro di tutto, la legge italiana mette una priorità ben precisa: l’interesse dei figli. L’articolo 337-sexies del Codice Civile stabilisce infatti che, in caso di separazione o divorzio, il giudice deve decidere in modo da garantire ai minori un ambiente familiare stabile e sicuro. In altre parole, la casa viene assegnata non a chi ha più bisogno dal punto di vista economico, ma al genitore con cui i figli andranno a vivere, proprio per permettere loro di continuare a crescere in un contesto il più possibile familiare e rassicurante.

Questa regola è ormai consolidata nella giurisprudenza italiana. Quando non ci sono figli, invece, la situazione cambia radicalmente. In mancanza di minori o di figli economicamente non autosufficienti, il giudice non può assegnare la casa familiare a uno dei due coniugi, nemmeno se uno dei due è privo di una sistemazione alternativa e l’altro possiede più immobili. In questi casi, sarà eventualmente previsto un assegno di mantenimento o divorzile per riequilibrare la disparità economica, ma la casa non viene più considerata un bene da assegnare per favorire il coniuge più debole.

Se la casa è molto grande la Cassazione ha stabilito che, in casi eccezionali, si può valutare l’assegnazione di una sola parte dell’abitazione. Questo succede quando l’immobile è facilmente divisibile e, soprattutto, quando i rapporti tra i due ex coniugi sono abbastanza sereni da permettere una coabitazione parziale. Tuttavia, si tratta di un’eventualità rara e che il giudice valuterà con grande attenzione, sempre tenendo conto del benessere dei figli.

Un altro caso interessante è quello in cui i genitori chiedono il cosiddetto collocamento paritetico: cioè un’organizzazione in cui i figli passano lo stesso tempo con ciascun genitore. In questa situazione, alcuni chiedono che anche l’abitazione venga “condivisa”, alternandosi nella casa familiare in base ai giorni di permanenza con i figli. Anche questa ipotesi è stata presa in considerazione dai giudici, ma con grande cautela. Secondo la Corte di Cassazione, una soluzione del genere è possibile solo se i genitori sono ben organizzati, reciprocamente collaborativi e riescono a garantire una gestione ordinata della casa. In più, deve essere evidente che questa scelta sia davvero nel miglior interesse dei figli, aiutandoli a conservare le proprie abitudini e la propria stabilità emotiva.

Va però ricordato che, anche se l’assegnazione della casa si basa sull’interesse dei figli, gli aspetti economici restano comunque rilevanti. Vivere o meno nella casa familiare comporta infatti un importante vantaggio economico per uno dei due genitori, soprattutto nelle grandi città. Chi continua a vivere nella casa risparmia un affitto, mentre l’altro potrebbe trovarsi a dover pagare un affitto o un mutuo, oltre a un eventuale assegno di mantenimento. Tutto questo viene tenuto in considerazione dal giudice nel calcolo del mantenimento, come confermato da diverse sentenze della Cassazione. In particolare, le rate del mutuo legate alla casa assegnata all’altro coniuge vengono considerate parte del contributo economico per i figli, se il mutuo è ancora in corso.
La casa familiare quindi, non è un “premio” né un risarcimento per la fine della relazione. È un bene funzionale a garantire ai figli stabilità, affetto e continuità nella loro vita quotidiana. Solo partendo da questa logica si può davvero comprendere come e perché i giudici prendano certe decisioni.
Avv. Filippo Martini

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