
Come anticipato dal numero di gennaio di Imola.it intendiamo analizzare in modo approfondito le tematiche che attengono alla mediazione, intesa quale istituto giuridico finalizzato alla risoluzione delle liti e dei conflitti, fuori dalle aule di giustizia.
Si è già potuto evidenziare, ma è bene rimarcarlo, come la mediazione si differenzi molto dal giudizio in tribunale. Anche la terminologia svela queste importanti differenze.
Nel giudizio, vi è un terzo imparziale, che “ giudica”, e quindi, che decide. Non entra nel “merito” dei sentimenti, dei vissuti delle parti, dei loro rapporti, delle relazioni, di eventuali soggetti esterni alla causa, apparentemente terzi estranei, ma in realtà interessati al suo esito. Alla fine del giudizio (che, di solito, dura più anni e costa abbastanza), il tribunale o il giudice deve decidere chi ha ragione e chi ha torto. Talvolta, la sentenza accontenta un po’ l’uno e un po’ l’altro. Magari concede la ragione su un punto richiesto, ma non sugli altri. Per questa ragione talvolta, il giudice non condanna chi perde, a sopportare tutte le spese del giudizio, ma fa si che ogni parte debba sostenere le proprie con l’avvocato
Nella mediazione, al contrario, vi è un terzo imparziale, che non giudica, non decide nulla. Il conflitto rimane nel pieno “possesso” delle parti e degli avvocati che le assistono. In mediazione, le relazioni sono importanti tanto quanto (se non talvolta di più) rispetto al bene o ai beni oggetto di contesa. Pertanto la mediazione è quel terreno in cui le parti non delegano (o quanto meno, non delegano totalmente agli avvocati o a terzi) la gestione del conflitto ma ne restano pieni titolari e negoziano alla pari con la controparte, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano il conflitto stesso: i beni in contesa; la relazione tra le parti; il loro vissuto; i rapporti con persone esterne al conflitto ma comunque interessate. All’esito la mediazione può avere un’effetto positivo o negativo. Se positivo (le parti raggiungono un accordo negoziato), le parti definiscono la vicenda in tempi ragionevoli (tre mesi prevede la legge, salve proroghe concordate) e con costi comunque molto più contenuti rispetto ad un giudizio e predeterminati secondo apposite tabelle. Se invece l’esito è negativo (non si raggiunge alcun accordo) le parti saranno libere di intraprendere il giudizio e lo faranno, nel caso, con maggiore decisione e consapevolezza. Ovvero al contrario, potrebbero decidere che non conviene intraprendere quella causa a dispetto dell’idea che si erano fatti inizialmente.
Un ambito applicativo in cui la mediazione si presta particolarmente ad espletare le sue funzioni tipiche, è nelle controversie di successione ereditaria.
Le successioni spesso portano con sé tensioni e conflitti tra i familiari che vanno ben oltre al mero patrimonio caduto in successione. Per tale motivo, la mediazione può essere un percorso prezioso per risolvere queste situazioni delicatamente e con efficacia. Ecco i principali motivi che rimarcano gli aspetti sopra descritti riportandoli al caso specifico.
-Riservatezza: la mediazione protegge la privacy nei rapporti familiari, rispetto ad un processo in tribunale. Tutte le informazioni che percorrono il percorso di mediazione rimangono rigorosamente riservate. Attenzione. Le informazioni talvolta, possono essere utili alle parti, anche per meglio comprendere se e quanta forza si possegga per affrontare in seguito un eventuale giudizio. Talvolta nemmeno servono informazioni, è sufficiente uno sguardo o una intuizione. Tutto questo abbatte i rischi di un contenzioso giudiziale che, al contrario, si gioca a carte pressoché coperte, con strategie (talvolta biechi stratagemmi) che rischiano di trasformarsi in vere e proprie trappole specie per soggetti in buona fede. Rammento il caso, una volta, di due parenti che discutevano per una successione. Tra loro era venuto meno completamente ogni rapporto di fiducia. In particolare una parente non si fidava dell’altro. L’altro, era arrabbiato per questa mancanza di fiducia. In mediazione le parti ebbero modo di confrontarsi (anche piangere, e anche “scaldare un poco gli animi”, per poi chiarirsi). Alla fine però, la parente che non aveva fiducia dovette ricredersi e fidarsi del fatto che le parole della sua controparte avevano dei riscontri oggettivi in carte e documenti ben precisi. Pensate che cosa avrebbe voluto dire per essa, affrontare una causa a “carte coperte” con il proprio parente (per giunta, ancora arrabbiato per l’atteggiamento di sfiducia). Alla fine il rapporto tra le parti è stato ripristinato e sono stati evitati anni di cause e soprattutto enormi esborsi in spese legali. Gli avvocati delle parti, sono stati parimenti preziosi in questo percorso di “riavvicinamento” e vera e propria riappacificazione. Ora, pensate anche a come si consolidi maggiormente il rapporto e la fiducia tra il cliente, ed un avvocato che lo abbia aiutato in tal modo a ritrovare una serenità nei rapporti familiari.
-Preferenze personali: la mediazione consente di assegnare i beni caduti in successione tenendo conto anche delle preferenze individuali (si pensi al valore affettivo che può caratterizzare una casa o un certo bene per una persona). Un giudice generalmente non prende in considerazione questi aspetti se non sorretti da ragionevoli e oggettivi motivi.
-Celerità: a differenza dei lunghi tempi giudiziari, la mediazione può risolvere la questione in pochi mesi, evitando il degrado del patrimonio che altrimenti resterebbe bloccato.
-Conservazione dei rapporti: con la mediazione si aiuta a mantenere o ripristinare i rapporti familiari, evitando un logoramento definitivo. Quando ciò ormai non è più possibile, aiuta le parti a trovare una soluzione (sempre con l’aiuto dei rispettivi avvocati) che permetta a ciascuno di vivere in serenità e non di restare tra loro vincolati per anni in attesa di una sentenza.
-Efficacia esecutiva dell’accordo: l’accordo raggiunto in mediazione, convalidato dagli avvocati, ha l’efficacia di un titolo esecutivo.
-Esperto neutrale: se è necessario ricorrere a criteri oggettivi (esempio, ottenere la valutazione di un bene) in mediazione si può nominare un perito abilitato a esercitare anche nel tribunale (CTU) per valutare il patrimonio e aiutare nella divisione.
-Vantaggi fiscali: le parti possono beneficiare del credito d’imposta e l’accordo è esente dell’imposta di registro fino a 100.000 euro
- La mediazione è economicamente vantaggiosa: i costi sono predeterminati, sempre!
La mediazione non è solo un modo per risolvere una disputa, ma è anche un percorso per riprendere la serenità in famiglia e trovare soluzioni su misura che rispecchiano le esigenze personali di ogni persona.






















