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SELEZIONE ALL’INGRESSO DEI LOCALI

Sempre più spesso, i locali d’intrattenimento impongono ai propri clienti il rispetto di un determinato dress code, ossia un codice di abbigliamento considerato coerente con lo stile e l’immagine del locale.
In alcuni casi si tratta di semplici suggerimenti; in altri, invece, il rispetto del dress code diventa una vera e propria condizione per l’ingresso. Non è raro, ad esempio, che venga richiesto agli uomini di indossare giacca e camicia oppure che vengano esclusi clienti che vestono sportivo, oppure con cappellini o scarpe da ginnastica.
Accanto all’abbigliamento, alcuni locali applicano ulteriori criteri di selezione legati all’aspetto estetico, come la presenza di tatuaggi, piercing o particolari tagli di capelli. Un caso di cronaca recente, nel nostro territorio, ha fatto scalpore in quanto (secondo quanto trapela dai giornali, specificando che non è dato sapere se corrisponda esattamente alle circostanze del caso) un ragazzo fosse stato collocato in una fila d’ingresso separata in ragione del colore della pelle.
Il quesito è il seguente: fino a che punto queste regole sono compatibili con la legge?
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 187 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), secondo cui gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le richieda e sia disposto a corrisponderne il prezzo.
Questo principio si applica ai cosiddetti pubblici esercizi, come bar, ristoranti e alberghi, attività aperte al pubblico e destinate a fornire servizi considerati essenziali o di uso generale. Per quanto concerne i locali da ballo, occorrerà invece (si veda quanto scritto oltre) fare un discorso a parte.
Di conseguenza, secondo il dato normativo, un ristoratore non potrebbe rifiutare un cliente soltanto perché non indossa un certo tipo di abbigliamento o perché non corrisponde a un determinato modello estetico. Allo stesso modo, sarebbe illegittimo impedire l’accesso a una persona per ragioni arbitrarie, come il fatto di essere sola o di non essere accompagnata.
Diverso è il caso di situazioni che costituiscono un effettivo motivo di esclusione, come la presenza di una persona in evidente stato di ubriachezza, aggressiva o con comportamenti contrari alla pubblica decenza.
Se il dress code viene utilizzato come semplice raccomandazione, non esistono particolari problemi giuridici. Il locale può suggerire ai propri clienti un certo stile di abbigliamento senza imporlo come condizione vincolante.
Se invece il rispetto del dress code diventa un requisito obbligatorio per accedere, la situazione cambia. In questo caso il rifiuto di servire un cliente esclusivamente per il modo in cui è vestito rischia di entrare in contrasto con il principio sancito dall’articolo 187 del T.U.L.P.S.
In altre parole, il titolare di un locale non può selezionare liberamente la clientela sulla base dell’abbigliamento, salvo che il modo di vestire sia contrario alla pubblica decenza o determini concrete esigenze di sicurezza e ordine o eventualmente rischino di essere violati il decoro dell’esercizio, modalità organizzative dell’evento, prenotazione, capienza, regole di accesso pubblicizzate, esigenze igieniche e tutela degli altri clienti.Il tema diventa più articolato e complesso, quando si parla specificamente di discoteche e locali da ballo.
Da anni si discute sulla possibilità di applicare alle discoteche la stessa norma prevista per i pubblici esercizi. Secondo un orientamento minoritario, anche i locali di intrattenimento dovrebbero garantire l’accesso a tutti coloro che sono disposti a pagare il biglietto, salvo particolari esigenze legate all’ordine pubblico.
L’interpretazione prevalente, tuttavia, ritiene che le discoteche non rientrino tra i servizi essenziali cui si riferisce l’articolo 187 del T.U.L.P.S. e che, pertanto, il gestore disponga in tali casi di una maggiore libertà nella selezione della clientela.
La licenza per trattenimenti danzanti, infatti, non è assimilabile a quella di un ristorante o di un albergo o bar. Per questa ragione, la selezione all’ingresso viene generalmente considerata espressione dell’autonomia imprenditoriale del gestore.

Anche in tal caso, non è però lecita qualsiasi tipo di selezione.

Sebbene le discoteche possano stabilire criteri di accesso più rigidi rispetto ad altri esercizi commerciali, non tutto è consentito.
Possono essere ritenute legittime, ad esempio, regole riguardanti l’età minima per l’ingresso, la prenotazione preventiva, l’accesso tramite invito o lista, l’ingresso in coppia, l’ingresso con un documento o con una delega genitoriale, ed anche, il rispetto di un determinato dress code.
Diventano invece illegittimi tutti quei criteri che si fondano su forme che possano comportare discriminazioni vietate dall’ordinamento.
Sarebbe pertanto contrario ai principi di rilievo costituzionale escludere una persona per motivi legati alla razza, all’origine etnica, alla religione, alle convinzioni politiche, al sesso o ad altre condizioni personali e sociali.
Questo infatti rischierebbe di trasformare la selezione motivata da esigenze organizzative, di sicurezza, di tutela degli utenti e di salvaguardia dello stile del locale, con uno strumento atto a discriminare la persona in quanto appartenente a certe categorie.
Il limite più importante all’autonomia dei gestori è rappresentato quindi dal principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e che trova esplicitazione in molte norme dell’ordinamento: Il d.lgs. 215/2003 vieta discriminazioni dirette e indirette per razza e origine etnica e si applica anche all’accesso a beni e servizi. Il d.lgs. 286/1998 considera discriminatorio anche il rifiuto di fornire beni o servizi offerti al pubblico a una persona straniera solo per la sua condizione di straniero o per appartenenza a una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; la tutela si applica anche a cittadini italiani, apolidi e cittadini UE in caso di atti xenofobi, razzisti o discriminatori. Il Codice delle pari opportunità vieta discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso nell’accesso a beni e servizi offerti al pubblico. La legge 67/2006 tutela invece le persone con disabilità contro discriminazioni dirette, indirette e molestie, prevedendo anche tutela giudiziaria e risarcimento del danno.

Tali principi, impongono di evitare trattamenti discriminatori fondati su caratteristiche personali che nulla hanno a che vedere con le esigenze organizzative del locale.

Altro ancora, è la selezione che tenga conto della potenziale pericolosità degli avventori. Questo è un passaggio estremamente particolare e delicato, che investe la sensibilità del “selezionatore” d’ingresso, la sua autonomia di giudizio, la impossibilità e difficoltà, comunque, di processare le intenzioni degli avventori e molto altro. Si può dire ed auspicare, che un maggiore coinvolgimento e condivisione tra addetti alla sicurezza e forze dell’ordine potrebbe sopperire al rischio di effettuare selezione su basi erronee escludendo magari, persone, che non hanno pendenze con la giustizia, precedenti per reati contro la persona e simili.

Anche quando la selezione è consentita, le regole devono essere chiare e trasparenti.
I criteri di accesso dovrebbero essere predeterminati, oggettivi e adeguatamente comunicati alla clientela attraverso cartelli all’ingresso, siti internet, social network o altri strumenti informativi.
Il cliente deve poter conoscere in anticipo le condizioni richieste per accedere al locale, evitando decisioni arbitrarie prese all’ultimo momento dal personale addetto alla sicurezza.
Avv. Filippo Martini

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