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DUE TERMINI SPESSO CONFUSI

CONDONO E SANATORIA. 
DUE TERMINI SPESSO CONFUSI

La prima e fondamentale differenza è che il Condono è fondato e supportato da una legge, mentre, la Sanatoria è un provvedimento di tipo amministrativo normalmente derivante dalla normativa urbanistica vigente.
In pratica, i Condoni sono procedimenti che potevano essere adottati solo in periodi di tempo definiti e delimitati, ormai già esauriti.
In Italia si sono succeduti tre importanti Condoni disciplinati: dalla legge n.47 dell’85, dalla legge n. 724 del 1994 e dal D.L. 269/2003 poi convertito in legge n. 326 del 2003.
Nel 1985 potevano essere oggetto di Condono tutte le opere irregolari ultimate entro il 1 ottobre 1983. Erano escluse dal Condono le opere eseguite su aree già vincolate prima della realizzazione dell’opera e sottoposte a vincoli speciali di carattere permanente (in materia di difesa delle coste, di sicurezza militare, di sicurezza interna e altri), che comportassero inedificabilità dell’area stessa.
Nel 1994 potevano essere condonate solo le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, che non avevano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% del volume, oppure un ampliamento superiore a 750 metri cubi e le nuove costruzioni di dimensioni non superiori a 750 metri cubi.
Il Condono del 2003 era simile a quello del 1994 con ulteriori restrizioni.
In definitiva, ad oggi, non è possibile chiedere alcun Condono edilizio. Molti Condoni passati non sono ancora conclusi, quindi in corso di definizione.
Si può invece “Sanare”, come ? Pagando delle sanzioni. Si potrà regolarizzare solo ciò che è concesso dalla normativa vigente e dai regolamenti locali del tempo dell’abuso e di oggi.
Quindi, se l’intervento è ammesso, ma non è stato comunicato, servirà verificare la possibilità di effettuare una Sanatoria.
Altrimenti, occorrerà demolire e ripristinare.