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STALKING IL REATO DI ATTI PERSECUTORI

Lo stalking è una forma di aggressione fisica o psicologica e di persecuzione ripetuta e indesiderata nei confronti di un’altra persona, si manifesta mediante telefonate insistenti (mute, aggressive o coprolaliche), appostamenti, pedinamenti o posta indesiderata provocando uno stato di ansia e paura compromettendo così il normale svolgimento della vita quotidiana.
Il termine “stalking” (inseguire furtivamente la preda) è un espressione che rende bene l’idea di chi pedina, sorveglia e controlla la sua preda. Questo fenomeno può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, può accadere che alcuni comportamenti, che normalmente rappresentano chiari segni di affetto, possano trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione limitando le libertà di una persona e violando la sua privacy.
Lo stalker può essere descritto come un soggetto sofferente a livello psicologico che, ossessionato dall’oggetto o soggetto del suo desiderio, è incapace di accettare la realtà della separazione o della irraggiungibilità di esso.
Con l’avvento e lo sviluppo delle nuove tecnologie e, in particolare delle nuove modalità di comunicazione online, è stata resa possibile una nuova declinazione dello stalking che è quella del cyberstalking, la cui definizione si rinviene ne “l’uso di Internet o di altri mezzi elettronici per molestare e intimidire una vittima prescelta”. In questo modo il web viene usato per tormentare la vittima inducendola ad uno stato di ansia e paura costanti. Anche se il cyberbullismo esiste solo nella realtà virtuale, le ripercussioni sono, purtroppo, tuttavia reali.
Proprio in ragione della frequente sofferenza psichica del molestatore, la normativa è inizialmente più leggera; si prevede l’istituto dell’ ammonimento, una sorta di rimprovero affinchè il soggetto cessi la sua condotta molesta, prima di giungere a misure più drastiche ed invasive per la stessa esistenza del reo.
Con riferimento al cyberstalking ci si interroga se sia effettivamente efficace un tale strumento, data la automaticità nell’utilizzo di piattaforme come i social network, utilizzati in maniera oramai eccessiva.
Per far si che la condotta integri la fattispecie di reato è sufficiente comunque, e per fortuna, che siano state poste in essere anche solo due condotte di minaccia o molestia, essendo di per sé idonee a provare la reiterazione propria del reato e a produrre l’evento dannoso. Anche se, nella maggior parte dei casi, anche solo una molestia o minaccia compromette il normale svolgimento della vita quotidiana e dovrebbe essere considerata come reato.
Resta infatti da chiedersi se la previsione di una circostanza aggravante sia idonea e/o sufficiente a garantire una tutela effettiva alla vittima anche considerando la fattispecie del cyberstalking.
Avv. Filippo MartinI