Continua il nostro viaggio all’interno del mondo della mediazione. Più precisamente, come già visto nei numeri precedenti, intendiamo esaminare alcune fattispecie ponendo il focus sui principali distinguo che caratterizzano il trattare un conflitto in una classica causa contenziosa, avanti ad un tribunale e, al contrario, trattarla in sede di mediazione.
Per sommi capi dunque ricordiamo che mentre nel giudizio vi è un terzo imparziale che giudica e decide chi ha ragione tra le parti in contesa, nella mediazione vi è un terzo imparziale che non giudica, ma facilita un negoziato e alla fine la decisione verrà presa dalle parti stesse (non delegandola a terzi e non già – o quanto meno non solo – sulla base delle ragioni o dei torti, bensì esaminando nel profondo gli interessi perseguiti). Va aggiunto che gli interessi delle parti non sempre coincidono tra di loro; talvolta coincidono, ma con finalità diverse; talaltra sono esattamente sovrapponibili alle posizioni delle parti; altre volte ancora addirittura, arrivano ad essere contrapposti alle posizioni delle parti.
Esaminiamo un caso reale, che fu oggetto di una mediazione (ovviamente, la riservatezza impone massima genericità ed alterazione di alcuni passaggi essenziali).
Il signor Caio acquista presso l’azienda Alfa una partita di infissi da installare presso un ufficio. La prestazione di fornitura e montaggio ha subito un ritardo di parecchi mesi rispetto al previsto.
Il prezzo concordato era pari ad euro 18.000 di cui 9.000 già pagati in acconto. Il materiale si trovava fermo in stallo presso un magazzino posto che avrebbe dovuto essere portato in un centro storico e il montaggio avrebbe richiesto ponteggi o impalcature esterne, con difficoltà ad ottenere i permessi di occupazione da parte del comune di riferimento. E’ sorta contesa oltre che sulle tempistiche, sul definire chi avrebbe dovuto occuparsi delle attività e dei costi volte ad ottenere i permessi, le occupazioni di suolo pubblico ecc.
Per tali ragioni, l’acquirente non aveva dopo tanti mesi, neppure avuto la possibilità di verificare la fornitura, il suo stato, l’assenza di vizi eccetera eccetera.
In via principale pertanto, come posizione di partenza, il signor Tizio dolendosi del grave ritardo invocava la risoluzione del contratto e pretendeva la restituzione del quantum già pagato.
Bene si comprende come, in giudizio, il tribunale o giudice che avesse dovuto dirimere la vertenza avrebbe ispirato la propria decisione mutuando dai principi afferenti il corretto adempimento contrattuale, l’importanza o meno del termine di consegna, la quantificazione del danno subito ed altri elementi similari.
Sarebbe così potuto accadere che, all’esito, il tribunale potesse dichiarare risolto il contratto obbligando l’azienda non solo a restituire i 9.000 euro (più interessi) già anticipati ma altresì ad ottenere la restituzione di serramenti che, ovviamente, essendo realizzati su misura per l’acquirente sarebbero divenuti inutilizzabili e pertanto letteralmente da gettare.
Qualora, al contrario, il Tribunale avesse ritenuto insussistente la responsabilità dell’azienda fornitrice, avrebbe condannato il sig. Tizio ad adempiere pagando i residui 9.000 euro, ottenendo il montaggio degli infissi ma dovendo anche sostenere maggiori oneri e spese per i permessi di occupazione dell’area di suo pubblico, il tutto, nonostante il tempo decorso.
Una soluzione o l’altra, avrebbe scontentato le parti o una di esse certamente.
In mediazione, la trattativa ha condotto le parti in un percorso di comprensione e piena consapevolezza dei rischi a cui, reciprocamente, sarebbero andate incontro affrontando una causa dall’esito tutt’altro che certo. Rimaneva invero l’annoso dubbio su chi, di fatto, avrebbe dovuto informare l’altro, circa la problematica del centro storico, dei permessi, chi se ne sarebbe dovuto occupare eccetera.
Nella trattativa si intravedevano varie ipotesi negoziali ove certamente, ogni parte, tentava di sottoporre e convincere l’altra della proposta più a sé favorevole. Il lavoro svolto è stato quello finalizzato a contemperare gli interessi sino a raggiungere un risultato soddisfacente per tutte le parti.
Invero, il signor Tizio riusciva nelle more della mediazione a trovare la disponibilità di un proprio condomino, ad acquistare tutta la partita di serramenti. La peculiarità della fattispecie era caratterizzata dal fatto che l’immobile individuato era del tutto speculare come caratteristiche esterne a quello di Tizio, ma si trovava sul versante opposto dell’immobile ed insisteva su un giardino privato condominiale. Giardino privato condominiale cui peraltro si poteva accedere da ingresso secondari posteriore, non soggetto a zona di transito a traffico limitato.
Cosicché le parti si accordarono, con la cessione del contratto (e di tutte le relative obbligazioni), dal signor Tizio, al suo vicino signor Mevio che si accollava le spese secondo i costi già concordati, ma con una scontistica adeguata cui tutte le parti acconsentivano.
In tale modo, tutt’altro che scontato e prevedibile, la soluzione raggiunta in mediazione tra le parti, dopo quattro mesi di trattative e 4 incontri (uno al mese) si radicava come soluzione “win win”, ossia soddisfacente per tutte le parti: a) Tizio poteva commissionare l’opera sul proprio fronte ad altra impresa con la quale otteneva oltretutto un prezzo di assoluto favore (impresa di un proprio parente); b) l’azienda Alfa, riusciva comunque a piazzare e vendere i serramenti realizzati su misura (eccetto un paio, per i quali veniva conferito apposito sconto al nuovo acquirente). Addirittura un terzo (il nuovo acquirente) si giovava della mediazione raggiunta ottenendo una fornitura e posa, in tempi record essendo già realizzati, tutti i manufatti da montare.
Chi legge potrà dire: che fortuna avere trovato un vicino che potesse acquistare gli interi manufatti e montarli senza incorrere in altri costi e spese di occupazione. Vero: ma molte volte, la “fortuna” va cercata e la mediazione è un terreno fertile a tale ricerca.
Avv. Filippo Martini
avvocato – mediatore