Con la delibera n. 197/25 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) approva modifiche alle Linee guida e adotta un Codice di condotta rivolto agli influencer; la disciplina individua soglie di rilevanza per l’applicazione di obblighi specifici (tra cui la soglia di 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma) e prevede un sistema di vigilanza e sanzioni amministrative per le violazioni.Il quadro generale di riferimento rimane il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA), che attribuisce all’Autorità poteri di vigilanza e la possibilità di irrogare sanzioni amministrative proporzionate in caso di violazioni in materia di diritti fondamentali, tutela dei minori e comunicazioni commerciali.
Analizziamo che cosa prevede, in parole semplici, la delibera n. 197/25.
● Soglie e albo: la delibera individua criteri quantitativi per definire gli “influencer rilevanti” e stabilisce che i soggetti che superano la soglia delle visualizzazioni medie mensili (1.000.000 su almeno una piattaforma) rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta; tali soggetti devono compilare e inviare all’Autorità un modulo con l’accettazione delle condizioni previste e alcuni dati identificativi, e saranno inseriti in un elenco pubblico degli influencer rilevanti.
● Finalità dell’elenco: l’elenco è pensato come strumento di trasparenza e di accountability: consente all’Autorità di conoscere chi esercita influenza rilevante e di indirizzare l’attività di vigilanza sulla conformità delle condotte alla normativa in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei minori e diritti fondamentali.
Addentriamoci ora nell’analizzare, quali condotte possono essere sanzionate soffermandoci su fattispecie tipiche quali i c.d. “hate speech”, e condotte discriminatorie.
● Ambito materiale: la delibera richiama e applica, agli influencer rilevanti, le disposizioni del TUSMA riferite alla tutela dei diritti fondamentali e al divieto di istigazione alla violenza, all’odio o alla discriminazione (cfr. art. 30 e correlati).
● Tipologia di violazioni: esempi pratici ricomprendono contenuti che incitino alla violenza o all’odio contro gruppi protetti, espressioni che diffondano discriminazione sistematica, o comunicazioni commerciali non riconoscibili come tali; particolari disposizioni riguardano inoltre la tutela dei minori e i contenuti gravemente nocivi per lo sviluppo dei minori.
Le sanzioni: quali importi e come si determinano
● Massimali e criteri generali: il TUSMA stabilisce le classi di sanzione che l’Autorità può irrogare e i criteri generali di quantificazione; in particolare le norme indicano fasce pecuniarie significative per le violazioni più gravi, e la delibera rimanda alla disciplina sanzionatoria dell’Autorità per l’applicazione concreta delle pene amministrative (con riferimento all’art. 67 del TUSMA).
● Il valore “fino a 250.000 euro”: nella delibera e nel Codice di condotta adottati dall’Autorità sono precisati gli ambiti soggetti a presidio sanzionatorio e i criteri ai fini della quantificazione, per cui per specifiche fattispecie (es. gravi violazioni in materia di diritti fondamentali e discriminazione) l’irrogazione di sanzioni può arrivare a importi rilevanti indicati nella forbice prevista dalla normativa.
Un tema certamente cruciale è quello della specifica qualificazione dell’illecito: ovverosia chi decide se un contenuto costituisce hate speech o discriminazione?
Esaminiamo la procedura e le garanzie
● Organo competente: l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione della sanzione spettano all’Autorità (AGCOM), che opera secondo le procedure previste dal proprio regolamento di procedura sanzionatoria (richiamate nel TUSMA e negli atti attuativi).
● Generalmente l’attività istruttoria può partire da segnalazioni da parte di terzi, esposti o d’ufficio da parte dell’Autorità stessa. Seguirà poi la raccolta di elementi e l’avvio della fase di contraddittorio: l’Autorità acquisisce cioè documenti, informazioni e può svolgere ispezioni, chiedere chiarimenti all’interessato e alle piattaforme; il procedimento amministrativo garantisce il diritto al contraddittorio e la valutazione motivata delle circostanze. All’esito segue una decisione motivata: spetta all’organo competente dell’Autorità deliberare la qualificazione della condotta come illecita o meno e, se del caso, determinare la sanzione secondo i criteri di proporzionalità e tenendo conto della gravità, della reiterazione, dell’opera di rimozione o attenuazione posta in essere dall’influencer e della situazione economica del soggetto.
● Garanzie per l’interessato: il procedimento amministrativo sanzionatorio include fasi di contestazione formale, facoltà di redigere deduzioni e memorie, istruttoria ed eventualmente audizione, motivazione del provvedimento e possibilità di impugnazione giurisdizionale davanti al TAR (entro i termini previsti).
In base a quanto sopra, dal punto di vista pratico cambia anche il ruolo delle piattaforme: le piattaforme per la condivisione di video dispongono di obblighi di misure tecniche e procedure di segnalazione e notifica previsti dal TUSMA; l’Autorità può interagire con le piattaforme qualora il contenuto sia veicolato tramite esse, anche per chiedere rimozioni o provvedimenti limitativi a norma di legge.
Siamo di fronte quindi ad un importante cambio di passo e assunzione di importanti responsabilità di quello che oggi è diventato un lavoro a tutti gli effetti: quello di influencer.
Avv. Filippo Martini

















