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GHIACCIO IN AUTOSTRADA E SINISTRO:CHI RISPONDE? E COME COMPORTARSI?

Quando d’inverno l’asfalto “diventa vetro”, l’incidente può arrivare in un attimo. E a quel punto la domanda è sempre la stessa: se il ghiaccio era sulla carreggiata, il concessionario/gestore dell’autostrada ne risponde? In linea generale sì, ma il punto vero è come funziona la responsabilità e chi deve provare cosa.

1) La cornice giuridica: autostrada come “cosa in custodia”
Il gestore dell’autostrada è considerato custode dell’infrastruttura (carreggiata, pertinenze e condizioni di sicurezza della rete) e, proprio per questo, la responsabilità per i danni patiti dall’utente viene normalmente inquadrata nell’art. 2051 c.c. (danni da cosa in custodia). In pratica: se la “cosa” (qui: l’autostrada) cagiona un danno, il custode risponde salvo che provi il caso fortuito.

Accanto a questo schema, resta sullo sfondo anche l’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana, “neminem laedere”), che può rilevare nelle ipotesi in cui, per ragioni concrete, non sia applicabile la custodia. Ma il baricentro, per i sinistri da ghiaccio in autostrada, resta la custodia ex 2051.

2) Onere della prova: cosa deve dimostrare l’automobilista (e cosa il gestore)
Nello schema dell’art. 2051 c.c., al danneggiato non viene chiesto di dimostrare ogni singola negligenza ipotizzabile in capo al gestore. In termini sostanziali, gli basta provare:
che l’incidente è avvenuto su quel tratto di autostrada gestito da quel concessionario; che la dinamica è compatibile con la presenza del ghiaccio (dunque, il nesso causale); il danno (al veicolo e/o alla persona).

A questo punto, il peso si sposta sul gestore: dimostrati i passaggi di cui sopra, il gestore, per liberarsi da responsabilità deve provare che l’evento è dipeso da caso fortuito (cioè un fattore esterno, non governabile con l’ordinaria attività di controllo e intervento tempestivo). Questo “spostamento” dell’onere probatorio è coerente con l’evoluzione giurisprudenziale che ha superato l’impostazione più severa verso l’utente ed è richiamata anche dalla Corte costituzionale n. 156/1999.
3) Il “caso fortuito” quando c’è ghiaccio: non è una parola magica
La Cassazione (secondo un orientamento consolidato) afferma che sulle autostrade, proprio perché destinate a percorrenza veloce e “in sicurezza”, è normalmente configurabile un controllo effettivo del gestore; quindi la custodia è in concreto praticabile. La prova liberatoria passa dal dimostrare che il danno deriva da una alterazione improvvisa e imprevedibile dello stato della carreggiata, insorta e verificatasi prima che il gestore potesse rimuoverla nonostante controlli e diligenza, oppure da cause riconducibili agli utenti. Pensiamo una perdita di olio improvvisa da un camion, che provoca sbandamenti o urti da chi provenga da tergo. Pensiamo alla perdita di altro materiale che vada a ostacolare la carreggiata e che provochi un incidente entro un lasso di tempo ridotto (prima che gli addetti riescano ad intervenire – avvisare con l’apposita segnaletica e pennellatura ecc.).

Come si comprende vi è un discrimine utile (sempre nello stesso perimetro giurisprudenziale citato): bisogna distinguere tra pericoli collegati a struttura/pertinenze (che ricadono tipicamente nella sfera del gestore), e pericoli dovuti a una repentina e straordinaria modificazione dello stato della strada (che, se davvero imprevedibile e non fronteggiabile in tempo, può integrare fortuito).
In un recente caso, un automobilista agiva contro Autostrade per l’Italia S.p.A. chiedendo il risarcimento per i danni al veicolo causati dal fondo ghiacciato. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la società a risarcire il danno. La società proponeva ricorso e la Corte d’appello, ragionando anche in termini di “insidia/trabocchetto”, valorizzava la circostanza che il sinistro era avvenuto in zona montana, in presenza di precipitazioni miste a ghiaccio, ritenendo quindi prevedibile che l’asfalto potesse essere scivoloso, almeno a tratti. Con ciò, ravvisava la sussistenza del fortuito. L’automobilista ricorreva per Cassazione. Ecco che, la Suprema Corte interveniva e riformava l’impostazione dei giudici d’appello: ribadiva la riconducibilità alla custodia ex art. 2051 c.c. il sinistro in autostrada e, sul piano probatorio, richiamava i criteri della prova liberatoria del custode e la distinzione tra pericoli “strutturali/pertinenziali” e quelli da alterazione improvvisa e imprevedibile.

4) In pratica: come impostare bene una condotta post sinistro, volta ad una futura richiesta di risarcimento
Presupposto di quanto segue, naturalmente, è che il soggetto incorso nel sinistro sia in grado di porre in essere le seguenti attività in quanto non abbia riportato perdita di coscienza e/o lesioni gravi – gravissime, nel qual caso è bene attendere dapprima gli essenziali soccorsi, con la massima cautela.

Qualora invece gli esiti del sinistro non siano disastrosi per la persona, al fine di massimizzare le chance (e ridurre le zone grigie), la parola d’ordine è: fatti e prove, subito. Subito dopo il sinistro, idealmente ed ove possibile: fotografare o realizzare video del punto (ghiaccio, segnaletica, assenza di sale, eventuali pannelli a messaggio variabile, condizioni del tratto); effettuare la chiamata per richiedere l’intervento delle autorità (importantissimo il verbale di P.G.). Annotazione ed indicazione precisa di chilometrica/uscita, direzione di marcia, ora esatta; testimoni (anche nominativi di chi si ferma o presti assistenza stradale); acquisizione di documentazione meteo e, se possibile, elementi su traffico o segnalazioni presenti in quel momento.

Sul danno, saranno rilevanti i preventivi, fatture, perizie, eventuale consulenza medico-legale in caso di lesioni alla persona. A tale proposito, in caso di subbio su danni e/o sofferenze fisiche, è opportuno rivolgersi subito al più vicino nosocomio – ospedale (sul momento magari, non si rilevano dolori, che invece emergono il giorno successivo. Ma in tale caso, potrebbe essere tardi. Occorre una correlazione immediata tra il fatto, e le prime cure mediche).
Ultimo, ma non ultimo, anzi essenziale, cercare di reperire quanto prima il vostro avvocato e/o consulente di infortunistica di fiducia, al fine di ottenere preziosi consigli e muovere i giusti passi.
Avv. Filippo Martini

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