IMPORTANTI NOVITA’ DALLA LEGGE BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 82-101, L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che copre un arco temporale molto ampio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La misura si applica esclusivamente ai carichi derivanti da controlli automatizzati e formali, escludendo quelli da accertamenti sostanziali.
La normativa prevede in sintesi quanto segue:
- Stralcio integrale di sanzioni, interessi e aggio, con pagamento delle sole imposte e contributi originariamente dovuti.
- Possibilità di rateazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi di rateazione al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
- Sospensione delle procedure esecutive e cautelari dalla data di presentazione della domanda.
- Esclusione dalla definizione dei carichi già oggetto di piani di pagamento della Rottamazione-quater non decaduti al 30 settembre 2025.
- Facoltà per Regioni ed enti locali di introdurre autonome definizioni agevolate per i propri crediti.
Occorre prestare attenzione al fatto che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la presentazione della domanda di adesione comporta la piena conoscenza degli atti oggetto di definizione, precludendo successive eccezioni di omessa o irregolare notifica.
L’adesione deve essere presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026. Il contribuente può optare per il pagamento in unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in massimo 54 rate bimestrali, con scadenze dettagliate dalla normativa.
La presentazione della domanda determina nello specifico:
- Sospensione immediata delle procedure esecutive e cautelari, nonché dei giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.
- Inibizione di nuove azioni esecutive e di iscrizione di fermi e ipoteche, salvo quelle già in essere.
- Sospensione della condizione di morosità ai fini dei controlli sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e del rilascio del DURC.
Sul piano processuale, ribadiamo, la presentazione della domanda comporta la piena conoscenza degli atti oggetto di definizione, rendendo inammissibile ogni successiva eccezione di mancata notifica degli stessi. Tale effetto si estende anche alle istanze di rateazione ordinaria (art. 19 DPR 602/73). In assenza di pregiudizi specifici (art. 12 DPR 602/73), il contribuente non potrà impugnare atti successivi per vizi di notifica delle cartelle rottamate.
Al fine di procedere, è quindi sempre opportuno rivolgersi al proprio consulente e professionista di riferimento che aiuterà a vagliare bene la situazione e:
- Valutare attentamente, prima dell’adesione, se vi siano atti per i quali si intende contestare la notifica, escludendoli eventualmente dalla domanda di definizione.
- Presentare la domanda di adesione entro il termine del 30 aprile 2026, seguendo le modalità telematiche che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Pianificare con attenzione il piano di pagamento, tenendo conto della sostenibilità delle rate e del tasso di interesse applicato, per evitare la decadenza e la perdita totale dei benefici della sanatoria.
Avv. Filippo Martini






















