Rubrica a cura dell’Avv. Filippo Martini
Nel panorama del diritto civile italiano, quando una persona, per effetto di un’infermità mentale o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità di curare i propri interessi, l’ordinamento prevede strumenti specifici: interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.
Il legislatore ha avviato un importante processo di modernizzazione della materia, culminato con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto l’amministrazione di sostegno come misura più flessibile.
Oggi, la protezione giuridica non si traduce automaticamente in esclusione dalla capacità di agire, ma tende ad adattarsi alle esigenze specifiche del soggetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, valutando attentamente le sue condizioni, adottando la soluzione che comporti la minore limitazione possibile della sua capacità.
Alla base di tutte queste misure vi è una condizione di incapacità, che può derivare da patologie psichiche, menomazioni fisiche o condizioni anche temporanee che ostacolano l’autonomia del soggetto.
L’interdizione: è la misura più incisiva prevista dal nostro ordinamento. Il Codice civile stabilisce che possono essere interdetti i maggiorenni in stato di abituale infermità di mente, quando ciò li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L’interdetto ha bisogno della rappresentanza del tutore per ogni atto, rendendo nulli quelli compiuti senza l’intervento di quest’ultimo, che viene nominato dal giudice tutelare. Dal punto di vista procedurale, la richiesta di interdizione può essere proposta dai parenti, dal coniuge, dal convivente, dal pubblico ministero o, in casi specifici, anche dai servizi sociali.
L’inabilitazione: rappresenta una misura meno gravosa, prevista per i soggetti la cui infermità non raggiunge il grado richiesto per l’interdizione, ma che espone comunque sé stessi o la famiglia a gravi pregiudizi. Può essere disposta, ad esempio, per chi abusa abitualmente di sostanze alcoliche o stupefacenti, per i prodighi o per i sordomuti e i ciechi dalla nascita non adeguatamente educati.
L’inabilitato conserva la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma deve essere assistito dal curatore per quelli straordinari. Tuttavia, la rigidità dello schema e la sua scarsa flessibilità hanno portato la giurisprudenza e la prassi a preferire l’amministrazione di sostegno, rendendo oggi l’inabilitazione uno strumento marginale e poco utilizzato.
Amministrazione di sostegno: con questa tutela il legislatore ha voluto offrire una tutela personalizzata, modulata sulle reali necessità del beneficiario. Questa misura si applica a chi si trova, anche temporaneamente, nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, e può riguardare sia aspetti patrimoniali che personali.
L’elemento distintivo dell’istituto è la flessibilità: il decreto del giudice tutelare, infatti, specifica quali atti il beneficiario può compiere da solo, per quali è richiesta l’assistenza dell’amministratore e quali, invece, devono essere compiuti esclusivamente da quest’ultimo. Ne consegue che la persona conserva la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente limitati.
Inoltre, il procedimento è più semplice e rapido rispetto a quello per l’interdizione: può essere attivato anche dallo stesso interessato, oltre che dai parenti, dal coniuge o dal pubblico ministero.
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, l’amministrazione di sostegno è da preferire ogniqualvolta il soggetto conservi anche solo parzialmente la capacità di discernimento, proprio per il suo carattere non ablativo e maggiormente rispettoso della persona.
Oggi, interdizione e inabilitazione restano misure previste dalla legge, ma sono sempre più residuali, mentre l’amministrazione di sostegno si afferma come lo strumento prediletto.
Avv. Filippo Martini






















