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«SONO TOM CRUISE… AH, NO !!!»

IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA

Non tutti sanno che “spacciarsi per qualcun altro” potrebbe determinare gravi conseguenze dal punto di vista legale. Ovviamente, il contesto è fondamentale: non si parla di situazioni scherzose o divertenti che si possono talvolta creare tra amici, ma di azioni che possono causare danni alla vittima o un vantaggio illegittimo al responsabile.
Assumere il nome e il cognome di un altro, infatti, può indurre in errore gli interlocutori, e permettere all’interessato di ottenere dei benefici economici o di altro tipo, grazie allo status che finge di avere. Si prenda ad esempio un soggetto che si iscrive ad un social network con l’identità di un altro con lo scopo di ledere la reputazione e la dignità di quest’ultimo.
A tale proposito, l’art 494 c.p. diviene fondamentale. Oggetto della tutela penale è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali.
Non si deve trascurare il fatto che di frequente, specie con l’utilizzo dei social network, la sostituzione di persona è un reato cd. prodromico, rappresentando sovente l’antefatto o il presupposto per l’integrazione di altri reati il più frequente dei quali – all’indomani della derubricazione del reato di ingiuria – sono la diffamazione e la minaccia e in determinati casi anche la truffa.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione il delitto di sostituzione di persona è consumato altresì, a seguito della condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona inconsapevole, associata ad un nome di fantasia o a caratteristiche personali negative, trattandosi di condotta idonea alla rappresentazione di una identità digitale non corrispondente al soggetto che la utilizza.
Fondamentali sono l’elemento oggettivo e soggettivo del reato. In particolare la parte oggettiva è rappresentata dalla condotta del colpevole, che può concretizzarsi in diversi modi: con la sostituzione illegittima con un’altra persona, con finte generalità, cioè indicando il nome e il cognome altrui oppure con l’attribuzione di uno status o qualità falsa, ad esempio medico, avvocato, notaio, ecc.
L’elemento soggettivo del reato, invece, si riferisce all’intenzione del soggetto, ovvero alla sua volontà di spacciarsi effettivamente per un altra persona.
Con altre parole è necessario il dolo specifico e non solo quello generico.
Ciò significa che non basta la consapevolezza di sostituirsi ad altri, ma ci deve essere anche la volontà ed il fine di causare danni od ottenere dei benefici.
Avv. Filippo Martini