
Vendere capi usati o oggetti di seconda mano per ridare vita a ciò che non si usa più su piattaforme come Vinted, Subito, Wallapop o eBay è diventata un’abitudine sempre più diffusa. Tuttavia, anche dietro questa semplice pratica si muove un quadro giuridico e fiscale che, negli ultimi anni, si è fatto molto più attento e strutturato.
Il punto di partenza resta un principio consolidato nel diritto tributario: non tutte le vendite generano reddito imponibile. Quando un privato cede beni usati acquistati per uso personale a un prezzo inferiore rispetto a quello originario, non si realizza alcuna plusvalenza e pertanto non sorge alcun reddito tassabile. Si tratta, in sostanza, di una semplice dismissione del proprio patrimonio, riconducibile alla cosiddetta “vendita occasionale” che , se effettivamente tale , non comporta obblighi fiscali né dichiarativi.
Il quadro cambia, però, quando l’attività perde il carattere della sporadicità, e le vendite iniziano ad essere continuative e strutturate, con l’intento di trarre un profitto vendendole ad un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto, facendone così un business. Non è quindi la piattaforma utilizzata a rilevare, ma sono le modalità concrete con cui si opera che possono trasformare un’attività privata in qualcosa di fiscalmente rilevante.
Questo principio è stato chiarito in modo netto dalla Sentenza n. 7552/2025 della Corte di Cassazione, secondo cui vendite abituali e strutturate integrano una vera e propria attività d’impresa, anche in assenza di elementi formali come un negozio fisico o una partita IVA (negozio fisico talvolta superato, addirittura, dall’insorgere di piattaforme che consentono di ometterlo del tutto).
A rafforzare in modo significativo gli strumenti di controllo è intervenuta la Direttiva DAC7, in vigore dal 1° gennaio 2023. La normativa impone alle piattaforme digitali di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai venditori che superano determinate soglie, individuate in più di 30 operazioni oppure oltre 2.000 euro di ricavi complessivi annui.
Le informazioni raccolte non restano confinate a livello nazionale, ma vengono condivise tra le amministrazioni fiscali dei diversi Paesi europei, rendendo possibili controlli incrociati sempre più automatizzati su transazioni e flussi di pagamento.
A questo si aggiunge un’ulteriore evoluzione segnalata nel Rapporto Eurispes 2025: alcune piattaforme hanno introdotto meccanismi di autosegnalazione, comunicando spontaneamente i dati dei venditori che superano soglie anche più basse, come 1.000 euro di fatturato o poche operazioni annue, pur in assenza di una partita IVA.
Questo cambiamento ha portato a far sì che oggi il confine tra vendita occasionale e attività d’impresa sia molto più sottile e, soprattutto, molto più controllato. Se da un lato resta pienamente legittimo vendere sporadicamente oggetti personali senza conseguenze fiscali, dall’altro basta un incremento di frequenza, organizzazione o volume per entrare in un ambito completamente diverso, con obblighi ben precisi.
In questo contesto, le piattaforme digitali non sono più semplici intermediari neutrali ma sono chiamate ad identificare gli utenti, raccogliere dati e segnalare le operazioni rilevanti.
La vendita online, quindi, resta un’opportunità semplice e accessibile, ma non è uno spazio totalmente privo di regole.
Avv. Filippo Martini























